![]()
TORNA
ALL'INDICE DEGLI ARTICOLI
LO·
STATO· ROMANO·
NELLA· REPVBBLICA
Questo è un interessantissimo testo tratto da Storie di Polibio in cui
lui parla della forma dello Stato romano nella Repubblica, facendo una
descrizione degli organi di governo e analizzando le loro prerogative.
[...] Come ho detto
sopra, tre erano gli organi dello stato che si spartivano l'autorità; il loro
potere era così ben diviso e distribuito, che neppure i Romani avrebbero potuto
dire con sicurezza se il loro governo fosse nel complesso aristocratico,
democratico, o monarchico. Né è il caso di meravigliarsene, perché
considerando il potere dei consoli, si sarebbe detto lo stato romano di forma
monarchica, valutando quello del Senato lo si sarebbe detto aristocratico; se
qualcuno infine avesse considerato l'autorità del popolo, senz'altro avrebbe
definito lo stato romano democratico. Le prerogative di ciascuno di questi
organi, ai tempi della guerra annibalica e, tranne qualche piccola eccezione,
ancora ai nostri giorni, sono quelle che ora dirò.
I
consoli quando non sono lontani al comando delle legioni, ma si trovano in Roma,
esercitano il potere esecutivo. Gli altri comandanti, fatta eccezione dei
tribuni, sono loro sottoposti e obbediscono ai loro ordini; essi presentano gli
ambasciatori al Senato, propongono i decreti urgenti, curano l'esecuzione dei
provvedimenti. Invece per quanto riguarda gli affari pubblici di competenza del
popolo, i consoli hanno l'incarico di riunire i comizi, di presentare loro le
leggi, di eseguire i decreti della maggioranza. Per quel che concerne i
preparativi di guerra e la condotta delle operazioni, hanno un potere pressoché
assoluto: hanno diritto di fare qualunque imposizione agli alleati, di eleggere
i tribuni, di arruolare i soldati, di scegliere fra loro gli idonei; inoltre
finché sono in campo possono punire chi vogliono dei loro subalterni. Hanno
pure il potere di spendere i beni dell'erario nella misura che credono opportuna
e li accompagna un questore pronto a eseguire i loro ordini. Considerando la
loro autorità, sarebbe giusto definire monarchica la costituzione romana.
Quanto ho detto non perderebbe la sua validità neppure se al presente o in
futuro avvenisse qualche mutamento negli organi dei quali ho trattato o in
quelli dei quali parlerò in seguito.
Il
Senato ha prima di tutto il potere amministrativo e controlla tutte le entrate e
tutte le uscite. I questori infatti non possono per nessuna ragione ordinare
spese senza l'approvazione del Senato, eccettuate quelle imposte dai consoli; il
Senato controlla pure lo stanziamento di gran lunga più cospicuo di tutti gli
altri, quello che i censori stabiliscono ogni cinque anni per la costruzione e
il riattamento delle opere pubbliche e deve concedere il suo nulla osta ai
censori stessi. Inoltre il Senato ha giurisdizione sui reati che si commettono
in Italia e richiedono una inchiesta statale, come quelli di tradimento, di
cospirazione, di veneficio, di assassinio. Se poi un privato o una città
d'Italia richiedono l'intervento romano per risolvere una controversia, per
punire un delitto, per ottenere soccorso o difesa, la cura di tutto ciò è
affidata al Senato. Se occorre mandare fuori d'Italia un'ambasceria per comporre
discordie, rivolgere esortazioni o imporre ordini o infine per ricevere una
sottomissione o dichiarare una guerra, il Senato deve provvedere a tutto ciò e
inoltre deve ricevere le ambascerie che arrivano a Roma e dare a ciascuna la
risposta opportuna. Nessuno di questi incarichi spetta al popolo; perciò se uno
straniero giunge in Roma in assenza del console, la costituzione romana gli
appare senz'altro aristocratica; molti Greci e anche molti re sono convinti di
questo, perché il Senato tratta di tutte le questioni che li riguardano.
A questo punto si ha il diritto di domandarsi quale mai sia la parte di governo lasciata al popolo, dal momento che, come abbiamo detto, il Senato è arbitro di tutte le questioni particolari e soprattutto amministra completamente le entrate e le uscite, mentre i consoli decidono di quel che concerne i preparativi di guerra e durante le spedizioni godono di pieni poteri. Eppure anche al popolo è lasciata una parte non trascurabile del governo. Il popolo infatti è il solo arbitro dell'assegnazione degli onori e delle punizioni, esercita cioè il potere sul quale si fondano le dinastie, le repubbliche e tutta quanta la vita consociata. I popoli che non conoscono la distinzione fra premi e pene o che, pur conoscendola, la applicano malamente, non possono infatti amministrare i loro sudditi come si conviene: come potrebbero, se i buoni e i malvagi godono di uguale stima? Il popolo interviene anche ad applicare le multe quando la colpa sia meritevole di una pena grave e particolarmente a danno degli alti magistrati ed è il solo che possa giudicare di delitti capitali. A proposito di questi vige presso i Romani una usanza degna di lode e di menzione: dopo che è stata pronunciata una sentenza capitale, anche se manca solo il voto dell'ultima tribù, per rendere esecutiva la condanna, essi concedono per legge al reo la facoltà di allontanarsi in volontario esilio. I condannati possono riparare a Napoli, a Preneste, a Tivoli e in qualunque altra città federata. Il popolo poi assegna le pubbliche cariche a chi ne è degno, ed esse sono considerate il miglior premio della virtù; ha inoltre il potere di approvare le leggi e soprattutto di decidere della pace e della guerra; gli spetta infine di confermare con la sua sanzione o di annullare i patti di alleanza, di pace e di tregua, di modo che si potrebbe dire a ragione che il popolo ha la massima autorità nel governo e che la costituzione romana è democratica.
BIBLIOGRAFIA
- Storie volume VI, 11-14, traduzione di C. Schick, Mondadori, Milano
1955 (1° ristampa Oscar 1990).
Tutti i contenuti di questo sito, se non diversamente indicato, sono pubblicati sotto una licenza Creative Commons License.